A cura di Gina Spadaccino
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Sono un insegnante di scuola media entrato di ruolo quest´anno. Mia moglie ha trovato lavoro all´estero, e avendo un bimbo piccolo voglio seguirla, per un anno o forse più, il tempo che sarà necessario. Voglio avvalermi della legge Signorello (aspettativa per ricongiungimento con coniuge all´estero), e su questo aspetto ho trovato molte utili informazioni nel vostro sito nazionale, come sempre. Il fatto è che vorrei sapere se, usufruendo di tale tipo di aspettativa, quando sarò all´estero potrò svolgere là qualche attività lavorativa, naturalmente non contratti a tempo indeterminato, magari contratti a progetto, docenze all´università, contratti brevi con ditte locali o simili. Ci sono limitazioni a tal proposito?
Il docente in aspettativa senza assegni per ricongiungimento al coniuge all´estero conserva lo status di dipendente della P.A. ed è soggetto a tutti gli oneri che ne derivano, salvo quello della prestazione del servizio. Egli pertanto è anche soggetto al regime delle incompatibilità che vincolano i pubblici dipendenti, che sono regolate dall´art. 60 del TU 3/1957, nonché l´art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e, per i docenti, l´art. 508 del D.Lgs. 297/1994.
L´art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3. Sono previste alcune deroghe, la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Lo stesso articolo prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall´Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Le condizioni per cui possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro sono le seguenti:
- la temporaneità e l´occasionalità dell´incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l´aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l´impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell´amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell´impegno lavorativo derivante dall´incarico con l´attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L´attività deve essere svolta al di fuori dell´orario di servizio.
Inoltre, per il personale docente in particolare, l´art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l´autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il successivo comma 15 consenteinvece al personale docente, previa autorizzazione del DS, l´esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all´assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l´orario di insegnamento e di servizio.
A queste disposizioni è assoggettato anche il personale docente che fruisce di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all´estero.
05/06/2012
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05/06/2012
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