Definite le modalità per la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento del personale che sia già di ruolo come docente/educatore nella scuola statale
giovedì 11 marzo 2010
Con decreto del direttore generale di data odierna, l´Amministrazione, in applicazione dell´art. 1, comma 4 -quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, ha disposto a decorrere dall´anno scolastico 2010-2011 il depennamento del personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto.Il depennamento sarà effettuato automaticamente dal gestore del sistema informativo. Per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso il detto personale a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola potrà valersi dell´istituto della "mobilità professionale".
Il depennamento non si estende anche a chi ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per l´insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell´art. 4, comma 1, della legge 186/03, che non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo.