Cessazioni dal servizio. Termine ultimo di presentazione delle domande: 16 gennaio 2010.

Emanato il decreto e la circolare di accompagnamento.

12 Dicembre 2009
PENSIONI

Il ministro con l´odierna Circolare Ministeriale n. 96 fornisce le indicazioni operative per l´attuazione del Decreto n. 95 del 15.12.2009 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.

Il suddetto Decreto fissa al 16 gennaio 2010 il termine per la presentazione delle domande:

- di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell´anzianità minima o massima, ai sensi dell´art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,

- dell´eventuale revoca di tali domande,

- delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio,

- delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico).

Si ricorda, recita la circolare, che per il per il 2010, in virtù di quanto disposto dall´art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l´accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall´1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.  

Riteniamo tuttavia, benchè la circolare sembri escluderlo, che si matura il diritto al trattamento pensionistico se, al 31 dicembre 2010, si possano vantare i seguenti requisiti:
- età: anni 59 e mesi 8
- anzianità: anni 35 e mesi 4.  

In altri termini, con i 59 anni di età non è tassativo il requisito dei 36 anni di contribuzione, se si raggiunge quota 95 ottenuta sommando età ed anzianità in anni, mesi e giorni, in quanto "concorrono alla determinazione della quota prevista per l´anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi". (circolare INPDAP n. 7 del 13/5/08). 

Per il mantenimento in servizio del personale dopo il 65° anno di età e sul pensionamento forzato con 40 anni di contributi il MIUR. fornisce indicazioni operative nella direttiva n. 94 del 4 dicembre scorso, in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, che sostituisce la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009.

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