Pensioni 2009: direttiva sulle cessazioni dal servizio ai sensi dell´art. 72 della legge 133/08

Direttiva del 2 febbraio 2009, n. 13

11 Febbraio 2009
PENSIONI
Con la Circolare Ministeriale n. 3 sono state fornite le indicazioni operative per l´attuazione del Decreto n. 2 del 09.01.2009 recante disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009 ed i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente.  

Al fine di assicurare condotte uniformi e coerenti con le esigenze organizzative e funzionali dell´Amministrazione scolastica, il MIUR con nota prot. n. 1821 ha trasmesso in data odierna agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici la direttiva n. 13, in via di registrazione alla Corte dei Conti, per l´attivazione delle procedure istruttorie di cui all´art.72, commi 7 e 11, della legge 133 del 6 agosto 2008: mantenimento in servizio oltre i 65 anni di età o risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 40° anno di servizio.  

Nel primo caso (comma 7) la direttiva è categorica nell´escludere la possibilità del trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, fatta eccezione per quei docenti che hanno la necessità di permanere in servizio al fine di raggiungere l´anzianità contributiva minima o massima. Per il personale che ha già maturato i 65 anni di età non sussistono, precisa la direttiva, i tempi congrui e la prospettiva di continuità lavorativa funzionali all´attivazione dei processi di formazione e riqualificazione professionale necessari per le modifiche ordinamentali connesse ai processi di riorganizzazione o di razionalizzazione in atto.  

Riguardo al secondo caso (comma 11) la direttiva prevede che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio dovrà essere applicato unicamente a coloro che appartengano a posti o classi di concorso in esubero oppure che siano stati collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute o che abbiano avuto una valutazione negativa del servizio (motivazione adeguata e documentata).  

Va da sé che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al personale interessato almeno 6 mesi prima della data di collocazione in quiescenza. Superato tale termine, il provvedimento produce effetti dall´anno scolastico immediatamente successivo. Quindi per coloro che si trovano nel 40° anno di servizio le cessazioni dal servizio dovranno essere comunicate entro il 1° marzo 2009; oltre tale data, l´effetto della cessazione dal servizio avverrà nell´anno scolastico 2010/2011.

A tal fine i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del MIUR, forniranno ai dirigenti scolastici, in tempo utile per l´adozione dei provvedimenti di competenza, tutti gli elementi utili a determinare l´esistenza o meno della situazione di esubero e la sussistenza, in capo a ciascuno dei soggetti interessati, del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva.

 

 





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