Permanenza all´estero e mobilità, indicazioni dal Mae

Disposizioni unilaterali in assenza di qualsiasi accordo contrattuale

21 Maggio 2011
Estero

E´ stata pubblicata il 17 maggio 2011 la Circolare n. 1 applicativa dell´art. art. 2 comma 4 novies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10 (decreto milleproroghe), a firma del Direttore Gen. Della Direzione Promozione Sistema Paese.Sulla circolare vi è stato un confronto serrato che ha prodotto un mancato accordo. La posizione della Gilda, così delle altre OO.SS., è stata molto netta nel non riconoscere nella circolare emessa i canoni della correttezza sotto tutti i profili.

La circolare interviene infatti in materie disciplinate dal vigente CCNL scuola:

1. modifica della durata del servizio all´estero

La disposizione di cui all´art. 2 della citata legge stabilisce che la durata del servizio all´estero non può essere superiore ai 9 anni scolastici. Trattasi di una modifica strutturale ai contenuti dell´art. 116 del CCNL, che prevedono invece tre mandati quinquennali all´estero intervallati da almeno tre anni di servizio in Italia.

Pertanto coloro che alla scadenza del mandato non abbiano raggiunto i nove anni di permanenza in servizio all´estero hanno diritto a beneficiare della proroga fino al completamento del predetto periodo di nove anni. A decorrere dall´a. s. 2011/2012, la nomina del personale che non abbia mai prestato servizio all´estero e sia collocato in graduatoria in posizione utile è stabilita in nove anni scolastici consecutivi, non rinnovabili. Il personale restituito ai ruoli metropolitani dopo un primo mandato, se collocato in graduatoria e in posizione utile, potrà completare il novennio, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.

Le modifiche introdotte dall´art. 2 della legge 10/11 richiedevano, come prefigurato dal Parlamento con l´approvazione dell´ordine del giorno presentato dall´on. le Narducci, un Regolamento attuativo che "disciplini le necessarie norme transitorie al fine di garantire al suddetto personale in servizio all´estero, al momento dell´entrata in vigore della presente legge, di concludere il mandato all´estero e di definire le modalità con le quali il personale rientrato in Italia, dopo il primo mandato, possa essere destinato nuovamente ad una sede estera nei limiti dei nove anni stabiliti".

Niente di tutto questo è stato regolamentato, riducendo l´intervento ad una mera circolare applicativa con gravissime conseguenze in tema di contenzioso tra le diverse categorie di personale interessato.

2. sospensione triennale della mobilità a domanda estero per estero

L´Amministrazione sospende le procedure dei trasferimenti a domanda estero per estero per gli anni 2011/2012 e 2012/2013 ad eccezione dei trasferimenti tra Scuole Europee, i trasferimenti d´ufficio e quelli a domanda da sedi particolarmente disagiate.

La sospensione viene disposta con uno specifico atto amministrativo, il Decreto Direttoriale della DGPCC, n. 3428 del 17 maggio 2011.

Si tratta di atti unilaterali, disposti in assenza di Accordo con le OO.SS., in aperta violazione dell´art 109 del vigente CCNL scuola, ai sensi del quale la materia della "destinazione all´estero costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva".



3. proroga di due anni scolastici della validità triennale delle graduatorie permanenti per la destinazione all´estero del personale di ruolo della scuola.

Le attuali graduatorie mantengono la loro validità fino alla data del 31 agosto 2012. Tali graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti vacanti relativi all´anno scolastico 2012/2013.
Le nuove graduatorie, aggiornate a seguito di una nuova prova, avranno validità a decorrere dall´anno scolastico 2013/2014.

Altra decisione unilaterale disposta con altro Decreto direttoriale, n. 3429di pari data, a fronte dell´art. 113 del CCNL che dispone l´aggiornamento triennale delle graduatorie e non contempla alcuna deroga.

E´ evidente come di fronte ad una palese, illegittima, ripetuta violazione di norme contrattuali, disposta per atti amministrativi, la FGU garantirà a tutto il personale in servizio all´estero e in Italia il mantenimento dei diritti acquisiti e riconosciuti dalle vigenti norme del CCNL scuola.

Si comunica che con riferimento al solo personale docente ed amministrativo in servizio all´estero in sedi particolarmente disagiate, nonché al personale in servizio presso le Scuole Europee, il Mae con Messaggio 0143346 del 18 maggio 2011 ha conseguentemente indicato termini e modalità operazioni di mobilità estero per estero.

Questo lo scadenzario:

4 giugno 2011 - Termine ultimo per la presentazione delle domande.

4 giugno 2011 - Termine ultimo per la revoca della domanda

9 giugno 2011 - Affissione delle graduatorie (di ciascun codice funzione con l´indicazione del punteggio attribuito) all´albo del MAE, delle Rappresentanze diplomatiche, degli Uffici consolari e delle Direzioni delle Scuole Europee

14 giugno 2011 - Data entro la quale gli interessati potranno avanzare reclamo (da anticipare via fax al MAE per il tramite degli uffici competenti)

16 giugno 2011 - Pubblicazione dei trasferimenti

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