Richiesta di rinuncia del provvedimento di riscatto e art. 72, comma 11, legge n. 133/2008

Gli interessati possono rinunciare agli effetti del provvedimento di riscattc anche dopo l´integrale pagamento del relativo onere, ma l´anzianità contributiva maturata rimane invariata.

13 Gennaio 2009
PENSIONI
L´Inpdap in data 17 dicembre 2008 ha emesso la nota operativa n. 48 per rispondere ad alcune richieste pervenute in merito alla rinuncia totale o parziale di periodi ammessi a riscatto anche dopo l´integrale pagamento del relativo onere. Dette richieste di rinuncia sarebbero finalizzate ad evitare, in presenza di un´anzianità contributiva complessiva di 40 anni, l´utilizzo della disposizione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, recentemente introdotta con l´art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133.

L´Inpdap conferma innanzitutto la piena validità e attualità dell´orientamento interpretativo già espresso in altra nota informativa (n. 838/M del 5 maggio 1999), in base alla quale gli iscritti all´Inpdap possono rinunciare agli effetti del provvedimento di riscatto, anche dopo l´integrale pagamento del relativo onere, a condizione che il periodo riscattato non sia stato intanto utilizzato ai fini della determinazione dell´ammontare della pensione, e senza possibilità di chiedere la restituzione dell´onere già versato.

Ma l´Istituto chiarisce altresì che la facoltà di rinuncia riconosciuta ai lavoratori, anche dopo l´integrale pagamento, ha effetto soltanto per quel che concerne la posizione pensionistica, con la conseguenza che l´anzianità contributiva resta tale, ai fini della nuova norma relativa alla risoluzione del rapporto, che resta una facoltà riconosciuta dal legislatore alle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò vuol dire, in altri termini, che l´anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini della nuova disposizione sul licenziamento dei dipendenti pubblici. E resta valido ancorché l´interessato abbia successivamente chiesto la non valutazione del periodo già riscattato ai soli fini del calcolo della propria pensione.

 


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