Trattamento di malattia: chiarimenti della Funzione Pubblica sulle fasce di reperibilità

Circolare n. 1 del 30 aprile 2009

04 Maggio 2009
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Con una nuova circolare esplicativa, la n. 1 del 30 aprile 2009, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministro della Funzione Pubblica interviene sulla disciplina delle assenze per malattia e fornisce chiarimenti in ordine all´applicazione dell´art. 71 del DL 112, con particolare riferimento all´obbligo per il dipendente in malattia di rispettare le fasce di reperibilità.

In particolare, già con la Circolare n. 8/2008, era stata richiamata l´attenzione sulla opportunità di valutare se ricorrano quelle particolari "esigenze funzionali ed organizzative" per non gravare eccessivamente l´Amministrazione degli adempimenti relativi alle visite fiscali nel caso in cui l´assenza, preventivamente comunicata, sia dovuta all´effettuazione di visite specialistiche, cure o esami diagnostici.

Alle medesime esigenze funzionali e organizzative, precisa la nuova circolare, l´Amministrazione potrà fare inoltre riferimento per compiere specifiche valutazioni circa la necessità di procedere all´accertamento dello stato di malattia per mezzo della visita del medico fiscale nei casi in cui il singolo episodio morboso si inserisca in un unico ciclo di trattamento per la cura di patologie gravi quali quelle oncologiche, a condizione che la patologia sia stata inizialmente accertata dall´Amministrazione ovvero risulti certificata da una struttura pubblica ospedaliera, ASL o struttura convenzionata, e che il ciclo di cura sia stato prescritto dai medesimi soggetti.

Al fine di favorire il recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia, nella stessa circolare si prevede che le amministrazioni potranno prevedere l´utilizzo di particolari modalità flessibili di lavoro come il part-time e il telelavoro.

 


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